1. Al fine di favorire la raccolta differenziata, mediante disidratazione, della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), come definita ai sensi della lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'articolo 1 della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenuto conto delle indicazioni dell'Istituto di ricerca sulle acque, provvede a stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo di programma, di seguito definito «accordo», con le regioni, l'Associazione nazionale comuni italiani e le associazioni imprenditoriali interessate.
2. L'accordo costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 195, comma 1, lettere h) e i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e individua gli obiettivi, i tempi di attuazione, le tipologie di incentivazione e le previsioni di spesa. Gli interventi previsti dall'accordo accedono alle procedure semplificate previste dall'articolo 214 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e sono improntati a un criterio di progressiva attuazione a partire dalle utenze con maggiore produzione di FORSU.
3. All'attuazione dell'accordo è destinato, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il 5 per cento delle risorse del Fondo unico da ripartire per gli investimenti ambientali di cui all'unità previsionale di base 1.2.3.6, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2006 e delle corrispondenti proiezioni per gli anni 2007 e 2008.
4. Le economie di spesa realizzate dagli enti locali in forza dell'applicazione dell'accordo sono destinate alla progressiva estensione a tutte le utenze delle previsioni del presente articolo.